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Badante convivente: orario di lavoro e riposo

Pubblicato il 13-05-2024 in Busta paga colf e badanti

Badante convivente: orario di lavoro, riposo giornaliero e settimanale. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Badante convivente: orario di lavoro

La durata normale dell’orario di lavoro per le badanti conviventi è liberamente concordata fra le parti, ma con un massimo di:

10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali

I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:

a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.

Badante convivente: riposo settimanale e giornaliero

Il riposo settimanale per i lavoratori conviventi è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti.

In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero.

Solitamente per una collaboratrice convivente che lavora per 54 ore settimanali, si sceglie quindi di stabilire un orario di 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì e 4 ore al sabato.

La collaboratrice potrà quindi riposare e uscire dall’abitazione dell’assistito, per la mezza giornata del sabato (dalle 12.00 in poi) e tutta la domenica, potendo rientrare lunedì mattina.

Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.

Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile.

Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.

Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro.

Contratto di lavoro domestico in regime di convivenza: definizione

Il contratto di lavoro domestico in regime di convivenza ha caratteristiche specifiche che lo differenziano radicalmente da ogni altro tipo di rapporto di lavoro.

In tale tipo di contratto la prestazione lavorativa è comprensiva della c.d. convivenza, che non si configura come un diritto del lavoratore, ma come una vera e propria obbligazione, facente parte dell’intera prestazione lavorativa: in sostanza tra le mansioni della lavoratrice, oltre la cura della persona e della casa, nei limiti previsti dal proprio profilo contrattuale, è compresa la necessità di assicurare la propria presenza in modo continuativo, salvo i riposi obbligatoriamente previsti dal Ccnl.

La badante assunta in regime di convivenza non può dunque liberamente assentarsi, a prescindere dall’effettivo orario di lavoro concordato con il datore di lavoro.

Per saperne di più sul contratto badante convivente (inquadramento, stipendio, turni di notte, facsimile contratto di lavoro, ecc), leggi l’articolo:

Contratto Badante Convivente: come funziona

 

 

Fonte: Art. 14 e 15 CCNL

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