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Contratto Badanti 2019: orario di lavoro, riposo, ferie, permessi e malattia

Pubblicato il 22-10-2019 in Busta paga colf e badanti

Lavori come badante ma non hai un contratto regolare? Il tuo datore di lavoro ti costringe a dei turni massacranti? Non ti paga gli straordinari, né le ferie, né la malattia? Ecco tutto quello che devi sapere in materia di orario di lavoro, giorni di riposo, ferie, permessi e malattia.

Orario di lavoro

La durata dell’orario di lavoro è liberamente concordato dalle parti. Tuttavia, La legge fissa il numero massimo di ore lavorative che il datore di lavoro può richiedere al suo collaboratore domestico.
Inoltre, l’orario di lavoro si differenzia a seconda che si tratti di collaboratori conviventi o collaboratori non conviventi:

Collaboratori conviventi

La legge stabilisce un massimo di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi consistenti in 10 ore giornaliere non consecutive.

Collaboratori non conviventi

Per i lavoratori non conviventi l’orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali distribuito in 5 o 6 giorni.

Lavoro notturno

Il lavoro notturno, ossia quello effettuato tra le 22 e le 6, può essere ordinario o straordinario:

Ordinario: se previsto nell’accordo. Esso viene compensato con un aumento del 20% della retribuzione totale.

Straordinario: se non previsto nel normale orario di lavoro. In tal caso le singole ore sono remunerate al 50% in più rispetto alla paga normale.

Riposo

Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’ arco della stessa giornata ed ad un risposo intermedio retribuito nelle ore pomeridiane normalmente non inferiore a due ore.

Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle sei ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto, un’indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, non viene computato nell’orario di lavoro.

Lavoro Straordinario

Il lavoratore, chiamato a prestare servizio oltre l’orario stabilito, ha diritto al pagamento delle ore straordinarie prestate con le seguenti maggiorazioni:

• del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22,00;
• del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6,00;
• del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività

Festività

Il collaboratore domestico ha diritto al riposo totale durante le seguenti festività, anche se capitano durante la settimana:

• Primo gennaio;
• 6 gennaio;
• Lunedì di Pasqua;
• 25 aprile;
• Primo maggio;
• 2 giugno;
• 15 agosto;
• Primo novembre;
• 8 dicembre;
• 25 e 26 dicembre;
• Giorno del Santo Patrono del Comune in cui si svolge il lavoro. Se cade nel giorno libero, questa va spostata al giorno dopo.

Ferie

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annuali pari a 26 giorni.
Le ferie non potranno essere divise in più di due periodi l’anno e comunque concordati tra le parti. Durante il periodo di assenza per ferie il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico che avrebbe percepito se avesse prestato servizio.

Permessi

Le assenze per motivi di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicate al datore di lavoro e comunque non oltre le 24 ore dall’evento ostativo. Le assenze per malattia o infortunio debbono essere comprovate da relativo certificato medico.

Le assenze non giustificate entro il terzo giorno, salve le cause di forza maggiore, si interpretano come dimissioni del lavoratore.

I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per un massimo di 16 ore annue. Per i lavoratori con orario settimanale di lavoro ridotto le ore di permesso saranno riproporzionate in ragione delle ore effettivamente prestate.

Il lavoratore, del quale sia morto un familiare convivente o un parente entro il secondo grado, ha diritto ad un permesso retribuito pari a tre giorni lavorativi.

Al lavoratore uomo spettano due giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio

I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 18 mesi, possono usufruire di un monte annuo di 40 ore di permessi retribuiti, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per lavoratori domestici.

Malattia

In caso di malattia, il lavoratore domestico ha diritto a conservare il posto per periodi differenti secondo l’anzianità maturata presso la stessa famiglia

– 20 giorni, per anzianità fino a dodici mesi;

– 45 giorni, se ha più di 12 mesi di anzianità;

Ai lavoratori assenti per malattia, il datore di lavoro corrisponderà le indennità di malattia, per il seguente periodo:

– 10 giorni complessivi ai lavoratori fino a 12 mesi di anzianità

– 20 giorni complessivi ai lavoratori con anzianità superiore a 12 mesi

Le indennità dovute a titolo di malattia sono erogate secondo i seguenti criteri:

– Per i primi 3 giorni di malattia, l’indennità sarà pari al 50% della retribuzione globale di fatto;

– dal 4°giorno sino al 10° giorno, l’indennità sarà pari al 100% della retribuzione globale di fatto;

– dal 11° giorno sino al 20° giorno, l’indennità sarà pari al 50% della retribuzione globale di fatto;

Negli eventuali giorni di ricovero ospedaliero o di degenza presso il datore di lavoro, al lavoratore non spetta l’indennità di vitto e di alloggio.

Le assenze per malattia o infortunio debbono essere comprovate da relativo certificato medico.

Per saperne di più sul trattamento delle indennità di malattia per le badanti leggi quest’articolo:

https://www.lebadanti.it/blog/indennita-di-malattia-per-le-badanti-chi-paga/

 

Fonte: Ultimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Colf e Badanti firmato in data 25 giugno 2018

CCNL Lavoro Domestico

Tags: ccnl lavoro domestico , contratto badanti 2019

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