Pubblica annuncio

Decesso del datore di lavoro: obblighi dei familiari nei confronti di colf e badanti

Pubblicato il 18-03-2020 in Busta paga colf e badanti

Decesso del datore di lavoro. Licenziamento del lavoratore. Tempi di preavviso. Indennità di disoccupazione. Permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri.

Cosa succede quando il rapporto di lavoro domestico s’interrompe a causa del decesso del datore di lavoro?

In questa triste circostanza, i familiari del datore di lavoro sono costretti a procedere con il licenziamento del lavoratore domestico, inviando la lettera di licenziamento e adempiendo a tutte le altre pratiche.

Vediamo nel dettaglio cosa succede e cosa devono fare sia i familiari della persona deceduta, sia il lavoratore domestico.

Decesso del datore di lavoro: cosa fare

La morte dell’assistito, rappresenta giustificato motivo di licenziamento, per cui i familiari possono decidere di cessare il contratto di lavoro. Dovranno quindi adempiere ai seguenti obblighi:

– pagare al lavoratore domestico lo stipendio guadagnato fino a quel momento, insieme all’indennità sostitutiva di preavviso;

– consegnargli (o inviargli tramite raccomandata A/R) la lettera di licenziamento, in cui segnalare anche il periodo di preavviso (in baso i giorni di preavviso da rispettare) e specificando che il rapporto di lavoro s’interrompe a causa del decesso del datore di lavoro;

– entro 24 ore dal licenziamento, comunicare la fine del rapporto di lavoro all’INAIL, tramite fax;

– entro 10 giorni, versare all’INPS i contributi per l’ultimo periodo di lavoro e, sullo stesso bollettino di versamento, segnare la data della chiusura del rapporto di lavoro.

In pratica, la procedura da seguire è la stessa di un normale licenziamento, con un unica differenza. in caso di cessazione del rapporto di lavoro per decesso del datore di lavoro, la motivazione della cessazione da indicare nel sito Inps è : “Decesso datore di lavoro” e non licenziamento.

Dato poi che il pin del datore per le comunicazioni Inps viene disabilitato in modo quasi immediato, la comunicazione di cessazione può essere fatta solo via telefono contattando il call center Inps al numero verde 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile).

Tempo di Preavviso per il lavoratore domestico

Al lavoratore dovrà essere corrisposta un’indennità sostitutiva del mancato preavviso poiché il contratto si risolve subito al verificarsi dell’evento.
I giorni da indennizzare sono gli stessi stabiliti per il licenziamento.

I tempi di preavviso variano in base all’impegno settimanale e all’anzianità acquisita dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro.

In base all’articolo 39 del CCNL:

Per i rapporti di lavoro non inferiori a 25 ore settimanali:

– Fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;

– Oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.

Per i rapporti di lavoro inferiori a 25 ore settimanali:

– Fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;

– Oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;

Spetta la disoccupazione al lavoratore?

Si, se il lavoratore ha tutti i requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione NASPI.

Per vedere quali sono i requisiti per accedere alla NASPI, leggi l’articolo:

https://www.lebadanti.it/blog/naspi-colf-badanti-2020-come-accedere-allindennita-di-disoccupazione/

Cosa deve fare il lavoratore: permesso di soggiorno

In caso di licenziamento, la colf o badante non perde il permesso di soggiorno, purché vada a iscriversi alle liste di collocamento presso il Centro per l’Impiego. Se trova lavoro prima della scadenza del permesso di soggiorno, il rinnovo verrà fatto in base al nuovo contratto. Se non trova lavoro alla scadenza del permesso, dovrà chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione che ha validità di ulteriori 6 mesi.

Tags: ccnl lavoro domestico , coronavirus

Condividi