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E’ obbligatorio applicare il CCNL per Colf e Badanti?

Pubblicato il 13-12-2019 in Busta paga colf e badanti

CCNL Colf e Badanti 2019. Il datore di lavoro è obbligato ad applicare il CCNL? Livelli d’inquadramento e minimi retributivi 2019.

II contratto nazionale per colf e badanti

Per l’assunzione dei lavoratori domestici attualmente sono in vigore due diversi contratti collettivi nazionali, firmati da associazioni di datori di lavoro e di categoria dei lavoratori diverse tra loro.

Il più utilizzato è il CCNL Lavoro Domestico firmato da Fidaldo – Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico, aderente a Confedilizia – e Domina – Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico, aderente a Federcasalinghe – da parte dei datori di lavoro, e Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil da parte dei lavoratori. Si tratta della tipologia di contratto più di frequente utilizzata, in quanto disciplina i rapporti di lavoro di tutti gli addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, sia nel caso dei rapporti di lavoro a ore sia nel caso della convivenza.

CCNL Lavoro Domestico

L’altro è invece il CCNL Colf e Badanti siglato da Arpe-Federproprietà, Uppi, Confappi e Fesica-Confasl, Con¬fasi Fisals, Confsal.

CCNL Colf e badanti

Entrambi i contratti sono datati 2013, sono scaduti nel 2016 e non sono stati rinnovati per quel che riguarda la parte normativa.

La retribuzione minima, invece, è aggiornata ogni anno dall’INPS in funzione del costo della vita comunicato dall’ISTAT.

L’ammontare della retribuzione varia in base al livello d’inquadramento. È prevista anche l’indennità di vitto e alloggio, ovvero la somma che deve essere corrisposta ai lavoratori conviventi quando non possono usufruirne in natura, ad esempio in caso di ferie.

I nuovi minimi retributivi per colf e badanti sono stati approvati il 15 gennaio 2019.

Tabella minimi retributivi 2019

E’ obbligatorio applicare il CCNL per colf e badanti?

Il CCNL è obbligatorio solo in alcuni casi specifici. Si tratta, infatti, di un accordo che pur avendo efficacia al livello nazionale, deve essere applicato solo se il datore di lavoro è iscritto a un’associazione di datori, come Confindustria o Confcommercio.

In caso contrario, quando il datore di lavoro non è iscritto a un’associazione, può scegliere liberamente di applicare o meno un CCNL.

In ogni caso, il datore di lavoro dovrà applicare le norme in vigore in materia di diritto del lavoro e applicare i minimi retributivi stabiliti dal CCNL di settore. Quest’ultimo dovere sorge indipendentemente dall’obbligatorietà del CCNL, in quanto il lavoratore ha il diritto di ricevere una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro (art. 36, Costituzione).

L’inquadramento dei lavoratori domestici

Inquadramento Colf e Badanti CCNL Lavoro Domestico

In base al CCNL Lavoro Domestico, i dipendenti sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito “super”. In sede di definizione del contratto di assunzione non possono essere previste retribuzioni inferiori a quelle minime contrattuali.

Livello A

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale e con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.

Profili
a) Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all’assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro e in fase di prima formazione. Al compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale;
b) Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa;
c) Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia;
d) Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco;
e) Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i;
f) Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali domestici;
g) Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
h) Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell’ambito di interven¬ti di piccola manutenzione.

Livello A super

Profili
Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;
Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura.

Livello B

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.

Profili
a) Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito del livello di appartenenza;
b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell’abitazione del datore di lavoro e relati¬ve pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;
c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
d) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi e ai connessi interventi di manutenzione;
f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione;
g) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;
h) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.

Livello B super

Profilo
a) Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Livello C

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.

Profilo
a) Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti e ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime.

Livello C super

Profilo
a) Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Livello D

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.

Profili
a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all’amministrazione del patrimonio fa¬miliare;
b) Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;
c) Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;
d) Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi e, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa;
e) Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;
f) Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare.

Livello D super

Profili
a) Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non auto-sufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all’andamento della casa.
È prevista un’indennità sostitutiva di vitto e alloggio che deve essere pagata nei giorni di ferie quando il lavoratore non usufruisce, appunto, di vitto e alloggio. L’indennità entra a far parte anche di tredicesima e trattamento di fine rapporto.
Le prestazioni esclusivamente d’attesa sono quelle relative all’assistenza o alla presenza esclusivamente notturna. In questo caso non è prevista alcuna maggiorazione dello stipendio per lavoro notturno.

I livelli retributivi sono ovviamente legati al profilo professionale. È previsto l’aggiornamento annuale all’andamento del costo della vita da parte della Commissione nazionale tra sindacati e associazioni dei datori di lavoro presso il Ministero del lavoro.

Inquadramento Colf e Badanti CCNL Colf e Badanti

 

Nel CCNL Colf e Badanti i profili professionali sono raccolti in quattro categorie:

Prima categoria super

Lavoratori in possesso di attestati professionali o diplomi specifici riconosciuti (puericultore diplomato, infermiere diplomato generico, assistente geriatrico diplomato, e istitutore diplomato) con piena autonomia decisionale.

Prima categoria

Lavoratori che in piena autonomia presiedono all’andamento della casa o che svolgono mansioni qualificate con elevata competenza (governante, capo-cuoco, maggiordomo, assistente ai malati, assistente agli anziani, assistente ai portatori di handicap e assistente all’infanzia).

Seconda categoria

Lavoratori che svolgono mansioni inerenti all’andamento della casa con capacità e conoscenze tecniche acquisite (assistente a persone anche non autosufficienti, assistente ai malati, cameriere, cuoco, autista e custode) senza autonomia decisionale.

Terza categoria

Lavoratori generici (assistente a persone autosufficienti, bambini ed anziani, addetti alle pulizie, addetto al giardinaggio ordinario, addetto agli animali ecc.).

Anche nel caso del Contratto Colf e Badanti è previsto l’aggiornamento annuale delle retribuzioni in base al costo della vita. In particolare le retribuzioni minime e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati dal contratto, sono aumentati in misura pari all’80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai rilevate dall’ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio.
Sono inoltre previsti gli scatti biennali, con le stesse regole stabilite nell’altro contratto.

Tags: ccnl lavoro domestico

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