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Permessi colf e badanti: tutto quello che c’è da sapere

Pubblicato il 07-11-2022 in Busta paga colf e badanti
permessi colf e badanti

Permessi retribuiti e non retribuiti colf e badanti: in quali circostanze il lavoratore domestico si può assentare durante l’orario di lavoro. Scopri cosa dice il CCNL sui permessi di colf e badanti a ore e conviventi

Oltre alle ferie e ai congedi, colf e badanti possono assentarsi durante l’orario di lavoro per giustificati motivi.

In base a quanto previsto dall’articolo 19 del CCNL, colf e badanti possono fruire di permessi retribuiti per le visite mediche, per le pratiche del rinnovo del permesso di soggiorno, per le pratiche di ricongiungimento familiare e in caso di lutto.

Esistono inoltre i permessi per la formazione professionale (articolo 20 del CCNL) e i permessi per le attività sindacali (articolo 43).

Andiamo a vedere nel dettaglio come funzionano i permessi per colf e badanti.

Permessi retribuiti colf e badanti: visite mediche, permesso di soggiorno e ricongiungimento familiare

Colf e badanti possono godere di permessi retribuiti per i seguenti motivi:

  • Visite mediche documentate
  • Rinnovo del permesso di soggiorno
  • Pratiche di ricongiungimento familiare

Questi impegni devono coincidere, anche parzialmente, con l’orario di lavoro.

Possono godere di permessi retribuiti sia i lavoratori domestici a ore, sia i lavoratori domestici conviventi, ma le quantità di ore di permesso sono diverse:

  • lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 14, comma 2;
  • lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.
  • lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore sono riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.

Permessi retribuiti per lutto

Colf e badanti hanno diritto a un permesso retribuito di 3 giorni in caso di comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado.

Permessi retribuiti per la nascita di un figlio

Il lavoratore domestico padre ha diritto a un permesso retribuito per la nascita di un figlio.

Per i giorni di permesso in caso di nascita di un figlio, l’articolo 19 co.4 del CCNL fa riferimento alla normativa vigente che prevede dieci giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa.

Per maggiori informazioni sulla normativa vigente, leggi l’articolo:

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/congedo-papa-nascita-adozione-o-affidamento-bambino

Per saperne di più sul congedo di maternità, leggi l’articolo:

Cosa fare se la badante resta incinta?

 Permessi per la formazione professionale

L’articolo 20 del CCNL prevede 40 ore di permessi retribuiti per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari.

Per poter usufruire di questi permessi di formazione, colf e badanti devono essere assunte a tempo pieno con un contratto a durata indeterminata e avere almeno 6 mesi di anzianità.

Permessi colf e badanti non retribuiti

Colf e badanti possono anche usufruire di permessi di breve durata non retribuiti che devono essere concordati con il datore di lavoro.

Permessi sindacali

Le colf e badanti che ricoprono una carica presso gli organismi direttivi dei sindacati fimatari del Ccnl, l’art. 43 prevede un permesso di 6 giorni lavorativi (lunedì-sabato) massimi annuali per partecipare alle riunioni del proprio sindacato. Per poter usufruire di tali permessi, la carica ricoperta dalla colf o badante deve essere attestata dal sindacato di appartenenza e la partecipazione alle riunioni deve essere documentata.

 

Fonte: art. 19,20 CCNL Lavoro Domestico

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