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Superminimo colf e badanti: che cos’è e come si calcola

Pubblicato il 23-05-2022 in Busta paga colf e badanti

Che cos’è il superminimo colf e badanti? Dove si trova in busta paga il superminimo e cosa significa quando il superminimo è assorbibile. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La retribuzione del lavoratore domestico è composta da diverse voci.

Le voci principali che sono presenti in qualsiasi busta paga sono le seguenti:

  • Retribuzione minima contrattuale
  • Eventuali scatti di anzianità
  • Eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio
  • Eventuale superminimo

La retribuzione minima contrattuale è lo stipendio minimo che il datore di lavoro deve pagare alla colf o alla badante in base a quanto previsto dal CCNL Lavoro Domestico.

Questo stipendio minimo dipende del livello d’inquadramento del lavoratore domestico ed è aggiornato ogni anno.

Per saperne di più sulle definizione dei livelli d’inquadramento, leggi l’articolo:

https://www.lebadanti.it/blog/livelli-inquadramento-colf-e-badanti-ccnl-lavoro-domestico/

I minimi salariali per i lavoratori domestici sono approvati dal ministero del Lavoro d’intesa con le parti sociali e aggiornati periodicamente per adeguare gli stipendi all’aumento dell’inflazione.

Per conoscere le retribuzioni minime colf e badanti 2022, leggi qui:

https://www.lebadanti.it/blog/stipendio-colf-e-badanti-2022-tabelle-dei-minimi-retributivi-e-livelli-dinquadramento/

Altre voci che possono figurare nella busta paga di colf e badante sono, per esempio, eventuali straordinari, l’indennità per le badanti che si occupano di una coppia di anziani, l’indennità prevista per le badanti qualificate di livello Ds e così via.

Per saperne di più sulle indennità per colf e badanti introdotte dal nuovo CCNL, leggi l’articolo:

https://www.lebadanti.it/blog/nuovo-ccnl-colf-e-badanti-2020-aumento-stipendio-minimo-e-nuove-indennita-per-le-badanti/

L’insieme di queste voci determina la retribuzione globale di fatto in base alla quale si possono calcolare contributi, tredicesima, ecc.

Cos’è il superminimo colf e badanti?

Il superminimo è un compenso che viene pagato al lavoratore domestico in aggiunta alla retribuzione minima contrattuale.

Per fare un esempio, una badante part time di livello CS percepisce uno stipendio di 10 euro l’ora.

La sua retribuzione sarà quindi composta da:

  • 7,13 euro di minimo contrattuale (in base ai minimi contrattuali 2022 per i lavoratori di livello BS)
  • 2,87 euro di superminimo

Il superminimo rappresenta quindi una condizione d’ingaggio migliorativa rispetto ai minimi salariali previsti dalla legge.

Il superminimo nel contratto di lavoro

Nel contratto di lavoro della colf o della badante, il datore di lavoro indica la retribuzione del lavoratore distinguendo le varie voci che la compongono.

Nel caso in cui la retribuzione del lavoratore sia superiore ai minimi salariali previsti dalla legge, il contratto di lavoro, o lettera di assunzione, dovrà indicare l’importo del superminimo.

Il superminimo rappresenta pertanto un elemento del contratto di lavoro, concordato tra il datore di lavoro e il lavoratore, e non può essere revocato dal datore di lavoro o può esserlo solo in occasione di un rinnovo del contratto di lavoro.

Superminimo assorbibile: cosa significa

In caso di aumento dei minimi retributivi contrattuali, o di passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, il superminimo viene di regola assorbito.

Ciò significa che l’aumento della retribuzione del lavoratore non si somma al superminimo individuale goduto dal lavoratore, ma lo “assorbe”, riducendolo in tutto o in parte.

Per riprendere l’esempio di cui sopra, nel caso in cui il minimo contrattuale dovesse aumentare da 7,13 euro a 8 euro, l’importo del superminimo diminuirebbe nella stessa misura, passando da 2,87 euro a 2 euro, lasciando invariata la retribuzione complessiva di 10 euro.

L’assorbibilità del superminimo rappresenta quindi la regola generale, mentre la non assorbibilità del superminimo costituisce l’eccezione e deve emergere chiaramente da una apposita clausola del contratto individuale di lavoro.

L’articolo 34 co. 5 del CCNL Lavoro domestico stabilisce infatti che:

Nel prospetto paga dovrà risultare se l’eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d) del comma 2 [l’eventuale superminimo]sia una condizione di miglior favore ‘ad personam’ non assorbibile;

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